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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  5 agosto 2019

 

 

OGGETTO: Incentivi per chi assume beneficiari del reddito di cittadinanza.

 

 

Spettabile Azienda,

il Legislatore ha introdotto incentivi per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del reddito di cittadinanza (di seguito, Rdc). Nello specifico, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario del Rdc, viene disposto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – nel limite dell’importo mensile del Rdc spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.

 

L’incentivo in oggetto è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’Anpal. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i Centri per l’impiego o presso le agenzie per il lavoro, laddove tale possibilità sia prevista da provvedimenti regionali, un patto di formazione con il quale assicurano al beneficiario del Rdc lo svolgimento di un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di università e enti pubblici di ricerca.

Qualora la successiva assunzione del beneficiario del Rdc riguardi un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al citato patto di formazione, il predetto incentivo è attribuito, sempre in forma di sgravio contributivo, all’ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, in misura pari alla metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro. L’altra metà dell’incentivo, sempre nel rispetto del tetto mensile di 390 euro, è fruita dal datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. La durata dell’incentivo segue le regole generali, fatto salvo il periodo minimo di fruizione, stabilito, per questa tipologia di assunzioni, in 6 mensilità, sia per il datore di lavoro che per l’ente di formazione.

 

Quando spettano gli incentivi

Gli incentivi spettano quanto:

·     il datore di lavoro che assume realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato e riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;

·     siano rispettati gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31, D.Lgs. 150/2015;

·     il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi contributivi e assicuri il rispetto degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi di lavoro – nazionali, territoriali e aziendali – stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

·     il datore di lavoro risulti in regola con gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di Rdc iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

Nel caso di licenziamento del lavoratore beneficiario del Rdc effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito con l’applicazione delle sanzioni civili calcolate in base al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno. Ciò non vale nel caso in cui il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

 

Datori di lavoro beneficiari dell'esonero

L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che abbiano provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’Anpal. L’esonero contributivo in oggetto, per contro, non si applica nei confronti della P.A. e nemmeno dei datori di lavoro domestici.

 

Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno. 

La riserva operata dal Legislatore nei confronti dei rapporti a tempo pieno porta ad escludere che l’incentivo di cui si tratta possa estendersi al contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

Analogamente, non rientra nell’ambito di applicazione della norma in trattazione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale.

Si sottolinea che lo sgravio contributivo per l’assunzione di beneficiari del Rdc interessa anche i contratti di apprendistato, nonché i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. 

Considerata, infine, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato l’agevolazione contributiva in commento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

 

Restituzione dell'incentivo fruito

In caso di licenziamento effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione del lavoratore beneficiario del Rdc il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito.

La restituzione dell’incentivo non è dovuta allorquando l’interruzione del rapporto di lavoro si verifichi a seguito di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

Il datore di lavoro è, invece, tenuto alla restituzione dell’incentivo laddove il licenziamento, ancorché intimato per giusta causa o per giustificato motivo, venga dichiarato illegittimo.

Con riferimento al contratto di apprendistato, le vigenti previsioni normative contemplano la possibilità di recesso dal contratto al termine del periodo formativo. L’esercizio, da parte del datore di lavoro, della predetta facoltà di recesso, determina l’obbligo di restituzione dell’incentivo fruito. L’incentivo fruito deve essere, altresì, restituito nel caso di dimissioni per giusta causa, in quanto l’interruzione del rapporto di lavoro non è riconducibile alla volontà del lavoratore, ma a comportamenti altrui che non consentono la prosecuzione, neanche temporanea, del rapporto di lavoro.

 

Trasferibilità del diritto di fruizione dell'incentivo

La fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto:

·     nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato con passaggio del dipendente al cessionario;

·     in caso di trasferimento di azienda, poiché il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

 

Misura dell'incentivo

La misura dell’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite dell’importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di 780 euro mensili.

La durata dell’incentivo varia in funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto. Nello specifico, la predetta durata è pari alla differenza tra 18 mensilità – periodo massimo di erogazione del Rdc – e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il Rdc percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità.

 

Portale agevolazioni

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare e la durata del beneficio spettante, il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Inps - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto, sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” (ex sezione DiResCo) - una domanda di ammissione all’agevolazione. La pubblicazione del suddetto modulo sarà resa nota con apposito messaggio.

L’Inps, una volta ricevuta la domanda telematica ed effettuati gli opportuni e prescritti controlli, fornirà un riscontro di accoglimento della domanda con elaborazione del relativo piano di fruizione, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del Rdc e vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro.

L’importo dell’incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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